Legislazione

Definizione di Integratore Alimentare

Si intendono per «integratori alimentari» i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia mono composti che pluri composti, in forme pre dosate.

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Etichettatura di un Integratore Alimentare

I prodotti commercializzati con la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui all'articolo 2, comma 2. non attribuiscono proprietà terapeutiche, capacità di prevenzione o cura delle malattie umane. Nell'etichettatura, non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti. Ferme restando le disposizioni del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e s.m.i., l'etichettatura reca i seguenti elementi obbligatori: il nome delle sostanze che caratterizzano il prodotto; la dose raccomandata giornaliera; un'avvertenza a non eccedere le dosi raccomandate; l'indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata; i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età; l'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto in modo idoneo ad orientare e scelte dei consumatori; La quantità delle sostanze nutritive espressa numericamente sull'etichetta.

Immissione in commercio di un Integratore Alimentare

Al momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti di cui al presente decreto l'impresa interessata ne informa il Ministero della salute mediante la trasmissione di un modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. Per la procedura di notifica si applicano le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 111. – comma 7: qualora i prodotti notificati presentino un pericolo per la salute umana, il Ministero della sanità ne dispone il sequestro.Per i prodotti provenienti da Paesi terzi l'immissione in commercio è consentita solo alla scadenza dei novanta giorni dal ricevimento dell'etichetta, in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute. Il Ministero della salute può chiedere documentazione a supporto della sicurezza d'uso del prodotto, ha la facoltà di prescrivere delle modifiche per quanto concerne l'etichettatura, nonché l'inserimento nella stessa di apposite avvertenze. Qualora il Ministero della salute ritenga che i prodotti presentino un pericolo per la salute, ne dispone il divieto della commercializzazione. Gli integratori alimentari per i quali si conclude favorevolmente la procedura di cui al comma 2, vengono inclusi in un registro che il Ministero della salute pubblica ed aggiorna periodicamente.

Integratore Alimentare con ingredienti erboristici

Per la commercializzazione di integratori alimentari ad effetto fisiologico a base di piante e derivati, si fa riferimento all’art.10, paragrafo 4 del decreto legislativo 169/2004. Secondo una direttiva della CE il produttore è tenuto ad usare ingredienti “erboristici” di cui si abbia prova di un uso significativo. Qualora tale ingrediente non sia di uso tradizionale, deve essere annoverato come “novel food” e comunque deve essere riconosciuta qualità, anche in termini di purezza dell’ingrediente, e sicurezza d’uso.

Produzione e confezionamento di un Integratore Alimentare

La produzione e il confezionamento di un integratore alimentare deve essere effettuata in stabilimenti autorizzati e ritenuti idonei dal Ministero della Sanità. Il DL fornisce precisazioni sulle tipologie produttive autorizzate, specificando gli stabilimenti risultati idonei, i requisiti tecnici e i criteri generali necessari per l’abilitazione alla produzione e al confezionamento.

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